Art. 8.
(Cronologia).

      1. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi cinque mesi affinché sia consentita la sua distribuzione in home video e attraverso la diffusione telematica e-commerce.
      2. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi dodici mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle pay-tv e sulle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero.
      3. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi diciotto mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle emittenti televisive generaliste nazionali o locali.